<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarcoSalvi.Net</title>
	<atom:link href="http://www.marcosalvi.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosalvi.net/blog</link>
	<description>Informatica &#38; Comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 21:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comma ammazza-blog? No, grazie!</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-09-29/comma-ammazza-blog-no-grazie/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-09-29/comma-ammazza-blog-no-grazie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMHO]]></category>
		<category><![CDATA[Scritto da altri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto significativo sulla rete? Il ddl di riforma della normativa sulle intercettazioni influisce sulla rete in due modi, innanzitutto perché le limitazioni introdotte dal ddl in merito alla pubblicabilità degli atti di indagine riguarda, ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo professionale, ma soprattutto perché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-4" title="bavaglio" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/bavaglio.jpg" alt="bavaglio" width="100" height="100" />Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto  significativo sulla rete?</strong><br />
Il ddl di riforma della normativa sulle  intercettazioni influisce sulla rete in due modi, innanzitutto perché le  limitazioni introdotte dal ddl in merito alla pubblicabilità degli atti di  indagine riguarda, ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo  professionale, ma soprattutto perché in esso è presente il comma 29 che è  scritto specificamente per la rete. Cosa prevede il comma 29? Il comma 29  estende parte della legislazione in materia di stampa, prevista dalla legge n.  47 del 1948, alla rete, in particolare l’art. 8 che prevede la cosiddetta  “rettifica”.</p>
<p><strong>Cosa è la rettifica?</strong><br />
La rettifica è un istituto  previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i  cittadini dallo strapotere dei media unidirezionali e di bilanciare le posizioni  in gioco. Nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo  ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, un  semplice cittadino potrebbe avere non poche difficoltà nell’ottenere la  “correzione” di quelle notizie, e comunque ne trascorrerebbe molto tempo con  ovvi danni alla sua reputazione. Per questo motivo è stata introdotta la  rettifica che obbliga i direttori o i responsabili dei giornali o telegiornali a  pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si  ritengono lesi.<span id="more-288"></span></p>
<p><strong>Il comma 29 estende la rettifica a tutta la rete? </strong><br />
La norma in questione estende la rettifica a tutti i “siti informatici,  ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. La  frase “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via  telematica” è stata introdotta in un secondo momento proprio a chiarire, a  seguito di dubbi sorti tra gli esperti del ramo che propendevano per una  interpretazione restrittiva della norma (quindi applicabile solo ai giornali  online), che la norma deve essere invece applicata a tutti i siti online.  Ovviamente sorge comunque la necessità di chiarire cosa si intenda per “siti  informatici”, per cui, ad esempio, potrebbero rimanere escluse la pagine dei  social network, oppure i commenti alle notizie. Al momento non è dato sapere se  tale norma si applicherà a tutta la rete, in ogni caso è plausibile ritenere che  tale obbligo riguarderà gran parte della rete.</p>
<p><strong>Entro quanto tempo  deve essere pubblicata la rettifica inviata ad un sito informatico?</strong><br />
Il  comma 29 estende la normativa prevista per la stampa, per cui il termine per la  pubblicazione della rettifica è di due giorni dall’inoltro della medesima, e non  dalla ricezione. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche  grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della  notizia cui si riferiscono”.</p>
<p><strong>E’ possibile aggiungere ulteriori  elementi alla notizia, dopo la rettifica? </strong><br />
Il ddl prevede che la  rettifica debba essere pubblicata “senza commento”, la qual cosa fa propendere  per l&#8217;impossibilità di aggiungere ulteriori informazioni alla notizia, in quanto  potrebbero essere intese come un commento alla rettifica stessa. Ciò vuol dire  che non dovrebbe essere nemmeno possibile inserire altri elementi a corroborare  la veridicità della notizia stessa.</p>
<p><strong>Se io scrivo sul mio blog “Tizio  è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad  esempio con una sentenza di condanna per furto? </strong><br />
La rettifica prevista  per i siti informatici è sostanzialmente quella della legge sulla stampa, la  quale chiarisce che le informazioni da rettificare non sono solo quelle  contrarie a verità, bensì tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni  “da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, laddove essi  sono i soggetti citati nella notizia. Ciò vuol dire che il giudizio sulla  assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato  alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in conclusione, di una  valutazione sulla verità, per come è congegnata la rettifica in sostanza si  contrappone la “verità” della notizia ad una nuova “verità” del rettificante,  con ovvio scadimento di entrambe le “verità” a mera opinione (Cassazione n.  10690 del 24 aprile 2008: “l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato,  sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona  presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso  tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o  dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica;  mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e  con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale  pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di  trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello  diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare  luogo ad azione penale”).</p>
<p><strong>Come deve essere inviata la richiesta di  rettifica? </strong><br />
La normativa non precisa le modalità di invio della  rettifica, per cui si deve ritenere utilizzabile qualunque mezzo, fermo restando  che dopo dovrebbe essere possibile provare quanto meno l’invio della richiesta.  Per cui anche una semplice mail (non posta certificata) dovrebbe andare bene.</p>
<p><strong>Cosa accade se non rettifico nei due giorni dalla richiesta? </strong><br />
Se non si pubblica la rettifica nei due giorni dalla richiesta scatta  una sanzione fino a 12.500 euro.</p>
<p><strong>Che succede se vado in vacanza, mi  allontano per il week end, o comunque per qualche motivo non sono in grado di  accedere al computer e non pubblico la rettifica nei due giorni indicati? </strong><br />
Queste ipotesi non sono previste come esimenti, per cui la mancata  pubblicazione della rettifica nei due giorni dall’inoltro fa scattare comunque  la sanzione pecuniaria. Eventualmente sarà possibile in seguito adire l’autorità  giudiziaria per cercare di provare l’impossibilità sopravvenuta alla  pubblicazione della rettifica. È evidente, però, che non si può chiedere  l’annullamento della sanzione perché si era in “vacanza”, occorre comunque la  prova di un accadimento non imputabile al blogger.</p>
<p><strong>La rettifica  prevista dal comma 29 è la stessa prevista dalla legge sulla privacy?</strong><br />
No,  si tratta di due cose ben diverse anche se in teoria ci sarebbe la possibilità  di una sovrapposizione parziale. La legge sulla privacy consente al cittadino di  chiedere ed ottenere la correzione di dati personali, mentre la rettifica ai  sensi del comma 29 riguarda principalmente notizie.</p>
<p><strong>Con il comma 29  si equipara la rete alla stampa?</strong><br />
Con il suddetto comma non vi è alcuna  equiparazione di rete e stampa, anche perché tale equiparabilità è stata più  volte negata dalla Cassazione. Il comma 29 non fa altro che estendere un solo  istituto previsto per la stampa, quello della rettifica, a tutti i siti  informatici.</p>
<p><strong>Con il comma 29 anche i blog non saranno più  sequestrabili, come avviene per la stampa?</strong><br />
Assolutamente no, come già  detto con il comma 29 non si ha alcuna equiparazione della rete alla stampa, si  estende l’obbligo burocratico della rettifica ma non le prerogative della  stampa, come l’insequestrabilità. Questo è uno dei punti fondamentali che  dovrebbe far ritenere pericoloso il suddetto comma, in quanto per la stampa si è  voluto controbilanciarne le prerogative, come l’insequestrabilità, proprio con  obblighi tipo la rettifica. Per i blog non ci sarebbe nessuna prerogativa da  bilanciare.</p>
<p><strong>Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un  sito che ritengo palesemente false? </strong><br />
E’ possibile chiedere la rettifica  solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti  altri.</p>
<p><strong>Se ritengo che la rettifica non sia dovuta, posso non  pubblicarla? </strong><br />
Ovviamente è possibile non pubblicarla, ma ciò comporterà  certamente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Come chiarito sopra la  rettifica non si basa sulla veridicità di una notizia, ma esclusivamente su una  valutazione soggettiva della sua lesività. Per cui anche se il blogger ritenesse  che la notizia è vera, sarebbe consigliabile pubblicare comunque la rettifica,  anche se la stessa rettifica è palesemente falsa.</p>
<p><strong>Chi è il soggetto  obbligato a pubblicare la rettifica, il titolare del dominio, il gestore del  blog?</strong><br />
Questa è un’altra problematica che non ha una risposta certa. La  rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste  sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura  canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi è il  soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico  del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.</p>
<p><strong>Sono soggetti a rettifica anche i commenti?</strong><br />
Anche qui non è  possibile dare una risposta certa al momento. In linea di massima un commento  non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo  rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della  possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il  gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui,  probabilmente il commento non dovrebbe essere soggetto a rettifica.  <strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pensavo di creare un widget che consente agli utenti di pubblicare  direttamente la loro rettifica senza dovermi inviare richieste. In questo modo  sono al riparo da eventuali multe? </strong><br />
Assolutamente no, la norma prevede la  possibilità che il soggetto citato invii la richiesta di rettifica e non lo  obbliga affatto ad adoperare widget o similari. Quindi anche l’attuazione di  oggetti di questo tipo non esime dall’obbligo di pubblicare rettifiche pervenute  secondo differenti modalità (ad esempio per mail).<br />
<strong><br />
Pensavo di aprire  un blog su un server estero, in questo modo non sarei più soggetto alla  rettifica?</strong><br />
Per non essere assoggettati all’obbligo della rettifica è  necessario non solo avere un sito hostato su server estero, ma anche risiedere  all’estero, come previsto dalla normativa europea. E, comunque, anche la  pubblicazione di notizie su un sito estero potrebbe dare adito a problemi se le  notizie provengono da un computer presente in Italia.</p>
<p><strong>E’ vero che in  rete è possibile pubblicare tutto quello che si vuole senza timore di  conseguenze? E’ per questo che occorre la rettifica?</strong><br />
Questo è un errore  comune, ritenere che non vi sia alcuna conseguenza a seguito di pubblicazione di  informazioni o notizie online, errore dovuto alla enorme quantità di  informazioni immesse in rete, ovviamente difficili da controllare in toto. Si  deve inoltre tenere presente che comunque l’indagine penale od amministrativa  necessita di tempo, e spesso le conseguenze penali od amministrative a seguito  di pubblicazioni online, si hanno a distanza di settimane o mesi. In realtà alla  rete si applicano le stesse medesime norme che si applicano alla vita reale,  anzi in alcuni casi la pubblicazione online determina l’aggravamento della pena.  Quindi un contenuto in rete può costituire diffamazione, violazione di norme  sulla privacy o sul diritto d’autore, e così via… Il discorso che spesso si fa  è, invece, relativo al rischio che un contenuto diffamante possa rimanere online  per parecchio tempo. In realtà nelle ipotesi di diffamazione o che comunque  siano lesive per una persona, è sempre possibile ottenere un sequestro sia in  sede penale che civile del contenuto online, laddove l’oscuramento avviene  spesso nel termine di 48 ore.</p>
<p><strong>Ho letto di un emendamento presentato  da alcuni politici che dovrebbe risolvere il problema della rettifica. È un buon  emendamento?</strong><br />
Già lo scorso anno fu presentato un emendamento da alcuni  parlamentari, che sostanzialmente dovrebbe essere riproposto quest’anno, con  qualche modifica. In realtà l’emendamento Cassinelli, dal nome dell’estensore,  non migliora di molto la norma: allunga i termini della rettifica a 10 giorni,  stabilisce che i commenti non sono soggetti a rettifica, e riduce la sanzione in  caso di non pubblicazione. L’allungamento dei termini non è una grande  conquista, in quanto l’errore di fondo del comma 29 è l’equiparazione tra rete e  stampa, cioè tra attività giornalistica professionale e non professionale,  compreso la mera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della  Costituzione, esplicata dai cittadini tramite blog. Per i commenti la modifica è  addirittura inutile in quanto una lettura interpretativa dovrebbe portare al  medesimo risultato, anzi forse sotto questo profilo l’emendamento è peggiorativo  perché invece di “siti informatici” parla di “contenuti online” con una evidente  estensione degli stessi (pensiamo alle discussioni nei forum). Tale emendamento  viene giustificato con l’esempio del blogger che scrive: “Tizio è un ladro”,  ipotesi nella quale, si dice, Tizio ha il diritto di vedere rettificata la  notizia falsa. Immaginiamo invece che Tizio effettivamente sia un ladro, la  rettifica gli consentirebbe di correggere una notizia vera con una falsa. Se  davvero Tizio non è un ladro, invece, non ha alcun bisogno di rettificare, può  denunciare direttamente per diffamazione il blogger ed ottenere l’oscuramento  del sito in poco tempo.</p>
<p><strong>Ma in sostanza, quale è lo scopo di questa  norma?</strong><br />
Una risposta a tale domanda è molto difficile, però si potrebbe  azzardarla sulla base della collocazione della norma medesima. Essendo inserita  nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di norma di chiusura  della riforma, riforma con la quale da un lato si limitano le indagini della  magistratura, dall’altro la pubblicazione degli atti da parte dei giornalisti.  Poi, però, rimarrebbe il problema se un giornalista decide di aprire un blog in  rete e pubblicare quelle intercettazioni che sul suo giornale non potrebbe più  pubblicare. Ecco che il comma 29 evita questo possibile rischio.</p>
<p><strong>Bruno  Saetta</strong> &#8211; <a href="http://brunosaetta.it/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/brunosaetta.it/?referer=');">blog</a><br />
<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-09-29/comma-ammazza-blog-no-grazie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma le Pubbliche Amministrazioni non sono obbligate ad adottare la Posta Elettronica Certificata?</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-09-21/ma-le-pubbliche-amministrazioni-non-sono-obbligate-ad-adottare-la-posta-elettronica-certificata/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-09-21/ma-le-pubbliche-amministrazioni-non-sono-obbligate-ad-adottare-la-posta-elettronica-certificata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperienze]]></category>
		<category><![CDATA[IMHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Ho la necessità di recapitare al Comune di Roma una comunicazione, avendo poi la prova legale che sia stata ricevuta. La soluzione dettata dalla prassi dice &#8220;Raccomandata con Avviso di Ritorno&#8221;, i più smaliziati consigliano anche di inviare il documento senza busta, facendo vidimare direttamente il foglio con la comunicazione, per evitare una contestazione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho la necessità di recapitare al Comune di Roma una comunicazione, avendo poi la prova legale che sia stata ricevuta. La soluzione dettata dalla prassi dice <em>&#8220;Raccomandata con Avviso di Ritorno&#8221;</em>, i più smaliziati consigliano anche di inviare il documento senza busta, facendo vidimare direttamente il foglio con la comunicazione, per evitare una contestazione del tipo &#8220;ho ricevuto la busta, ma non c&#8217;era alcun contenuto&#8221;.  Quindi stampa del documento, fila alla posta, compilazione dei moduli, tariffe &amp; balzelli da pagare cash. Cose archeologiche, visto che siamo nel pieno boom della <em>&#8220;dematerializzazione&#8221;</em> (facciamo circolare i bit al posto degli atomi): oramai estratti conto bancari, bollette e fatture mi vengono recapitate quasi esclusivamente nella casella di posta elettronica.</p>
<p>Lo Stato si è dotato addirittura di una legge che <strong>impone </strong>a tutte le amministrazioni pubbliche l&#8217;adozione della famigerata Posta Elettronica Certificata (PEC): si tratta, per la precisione, della <strong>Legge 18 giugno 2009, n. 69: &#8221;Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile&#8221; </strong>pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 &#8211; Supplemento ordinario n. 95, che esattamente all&#8217;<strong>Articolo 34</strong> recita:</p>
<blockquote>
<div id="_mcePaste"><em><strong>[...] Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice.  [...]</strong></em></div>
</blockquote>
<div>
<div>La conferma, casomai ce ne fosse stato bisogno, la si trova nel <a href="https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/cose-la-postacertificata.dot" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.postacertificata.gov.it/guida_utente/cose-la-postacertificata.dot?referer=');">sito governativo dedicato alla Posta Elettronica Certificata</a>:</div>
<blockquote>
<div><em>Attraverso la PostaCertificat@ ogni cittadino può dialogare in modalità sicura e certificata con la Pubblica Amministrazione comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad internet <strong>senza recarsi presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione per:</strong></em></div>
<div>
<ul>
<li style="text-align: left;"><em><strong>richiedere/inviare informazioni alle Pubbliche Amministrazioni</strong></em></li>
<li style="text-align: left;"><em><strong>inviare istanze/documentazione alle Pubbliche Amministrazioni</strong></em></li>
<li style="text-align: left;"><strong><em> </em><em>ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni</em></strong></li>
</ul>
</div>
</blockquote>
</div>
<p>E proprio io vado a fare la fila alla posta?</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-272" title="PEC_Comune-di-Roma" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/PEC_Comune-di-Roma.jpg" alt="PEC_Comune-di-Roma" width="480" height="377" /></div>
<div><span id="more-270"></span></div>
<p>www.comune.roma.it, trovo la PEC del mio Sindaco e gli trasmetto quanto desiderato, senza fila, senza costi, e con lo strumento codificato dall Stato Italiano, mica pizza &amp; fichi. Ecco, nella pagina iniziale c&#8217;è il riferimento alla PEC. Azz&#8230; Il link manda ad una <a href="http://comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=posta_elettr_cert.wp&amp;ahew=jp_pagecode" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=posta_elettr_cert.wp_amp_ahew=jp_pagecode&amp;referer=');">pagina</a> dove c&#8217;è sì un indirizzo di  PEC (anagraferoma@postacertificata.gov.it), ma serve solo per richiedere certificati anagrafici.<br />
Sfoglio alcune pagine del sito, trovo finanche l&#8217;indirizzo di posta elettronica ordinaria del Sindaco e di molti fra Dirigenti e Funzionari, ma nessun riferimento alla Posta Elettronica Certificata. Uff&#8230;</p>
<p>Chiamo l&#8217;efficientissimo call-center.<br />
060606&#8230; benvenuti etc etc&#8230; musichetta&#8230; attesa di mezz&#8217;ora. Riaggancio, faccio altre cose, richiamo e dopo pochi minuti mi risponde una gentilissima quanto disarmante voce femminile che mi confessa candidamente: <em>&#8220;Posta Elettronica Certificata? Non ne sappiamo niente!&#8221;</em> Al mio ironico segnalare che <em>sarebbe un obbligo di legge</em>, la sfortunata comincia a balbettare e mi chiede scusa. La rincuoro, le spiego che non è colpa sua e non è nelle mie intenzioni addossarle il <em>disservizio</em>. Cerca di fare quello che può (ad un certo punto si rilassa talmente che sbotta: &#8220;io nemmeno l&#8217;ho votato Alemanno&#8221;) e mi trova un numero verde a cui il sito del Comune dice di rivolgersi per ulteriori informazioni.</p>
<p>Ma si, ho un po&#8217; di tempo da perdere.<br />
800104464&#8230; slalom tra le varie opzioni&#8230; con un po&#8217; di affanno, ma arrivo a parlare con un operatore. Mi risponde un&#8217;altra gentilissima voce femminile a cui chiedo se sia possibile avere l&#8217;indirizzo PEC del Sindaco del Comune di Roma&#8230; &#8220;Attenda che glielo cerco.&#8221; Sorrido mentre inganno l&#8217;attesa su Google alla ricerca di qualche cosa che abbia a che fare con la posta certificata ed il Comune di Roma. Il lungo silenzio viene interrotto dalla gentilissima ragazza che mi tranquillizza: &#8220;Non l&#8217;ho trovato, attenda che glielo cerco da un&#8217;altra parte.&#8221; Mi scusi, signorina, ma temo che non lo troverà; le racconto che non c&#8217;è sul sito web,  al loro call center non sanno di che stiamo parlando, mi permetto di dubitare che nel registro delle PEC delle Pubbliche Amministrazioni (PA) abbiano informazioni che non conoscono nemmeno i diretti interessati&#8230; nonostante una legge glielo imponga. La signorina si arrende, cerca di spiegarmi che il progetto non è ancora a regime e mi ricorda anche che, quando sarà a regime, è previsto che il cittadino dovrà avere una casella  di PEC apposita per dialogare con la PA:<strong> non andrà bene una PEC qualsiasi, quella per esempio che tutti i professionisti iscritti ad un albo hanno dovuto adottare, perché glielo ha imposto la legge</strong>&#8230; ricordo di averlo letto quando fu avviata l&#8217;operazione, ma l&#8217;avevo proprio rimosso e pensavo di poter utilizzare il mio comunissimo indirizzo di PEC.</p>
<div>Dicevo: ho la necessità di recapitare al Comune di Roma una comunicazione, avendo poi la prova legale che sia stata ricevuta. Stampo, firmo, vado alla posta, riempio i moduli per la <em>&#8220;Raccomandata con A/R&#8221;</em>, faccio la fila e pago!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-09-21/ma-le-pubbliche-amministrazioni-non-sono-obbligate-ad-adottare-la-posta-elettronica-certificata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sicurezza informatica italiana è in buone mani</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-08-02/la-sicurezza-informatica-italiana-e-in-buone-mani/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-08-02/la-sicurezza-informatica-italiana-e-in-buone-mani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[E due! Dopo l&#8217;attacco al CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche), ieri, 1 agosto, è stato violata anche la rete di Vitrociset, azienda che &#8220;gestisce sistemi elettronici e informatici nel campo civile e militare per imprese, amministrazioni pubbliche, agenzie governative e organizzazioni internazionali. Si occupa inoltre di sistemi per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-262" title="vitorciset" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/def_vitorciset.jpg" alt="vitorciset" width="512" height="277" /></p>
<p>E due! Dopo l&#8217;attacco al <a href="http://poliziadistato.it/articolo/15664/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/poliziadistato.it/articolo/15664/?referer=');">CNAIPIC</a> (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche), ieri, 1 agosto, è stato violata anche la rete di Vitrociset, azienda che &#8220;<em>gestisce sistemi elettronici e informatici nel campo civile e militare per imprese, amministrazioni pubbliche, agenzie governative e organizzazioni internazionali. Si occupa inoltre di sistemi per la Difesa, sistemi per il Controllo del Traffico Aereo, Tecnologie Satellitari e Telecomunicazioni, Trasporti e Infomobilità</em>&#8221; (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Vitrociset" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/it.wikipedia.org/wiki/Vitrociset?referer=');">fonte Wikipedia</a>).</p>
<p>Questo il messaggio lasciato dagli <a href="http://anon-news.blogspot.com/2011/07/antisec-vitrocisetit-owned-opitaly.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/anon-news.blogspot.com/2011/07/antisec-vitrocisetit-owned-opitaly.html?referer=');">Anonimi</a>:</p>
<blockquote><p><em>«Potete quindi immaginare l’espressione di stupore che si è dipinta sui nostri volti quando facendo alcuni test preliminari sui vostri sistemi abbiamo trovato non l’inespugnabile fortezza che ci aspettavamo, bensì un rudere fatiscente che anche un bambino dotato del tempo e della voglia necessari sarebbe riuscito a compromettere seriamente. E voi dovreste occuparvi di sicurezza ed affidabilità delle infrastrutture/sistemi IT dei più importanti enti ed istituzioni del nostro paese? Rideremmo fino a diventare cianotici, se non fosse per il semplice fatto che i soldi che percepite, oltre ad ammontare a cifre incommensurabili, non fossero i nostri»<span id="more-260"></span><br />
</em></p></blockquote>
<p>C&#8217;è di che stare tranquilli: semmai ce ne fosse stato bisogno, abbiamo l&#8217;ennesima dimostrazione che anche processi strategici, come la sicurezza informatica, sono visti come &#8220;appalti &amp; subappalti&#8221; e non come servizi, nel loro ambito, di vitale importanza. Questa &#8220;visione&#8221;, tipica degli amministratori pubblici (una delle tante caste), ha oramai dilagato anche presso gli amministratori di quelle aziende private che hanno fatto fortuna con gli appalti pubblici (altra casta, di supporto alla prima, ma fondamentalmente autoreferenziale).</p>
<p>Mentre scrivo <a href="http://www.vitrociset.it/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vitrociset.it/?referer=');">il sito web vitrociset.it</a> è ancora irraggiungibile e nel frattempo, ci giurerei, il &#8220;Responsabile della sicurezza informatica&#8221; ha scoperto di essere stato promosso a &#8220;Colpevole della insicurezza informatica&#8221;.</p>
<p>Ringraziamo gli Anonimi per aver compiuto questa missione di pubblica utilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-08-02/la-sicurezza-informatica-italiana-e-in-buone-mani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previous Generation Network</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-07-07/previous-generation-network/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-07-07/previous-generation-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[La SIAE (Società Italiana Autori Editori) ha pubblicato un appello in cui sostiene la fondatezza della delibera della AGCOM (Autority Garante delle Comunicazioni) che prevede sia l&#8217;Autority stessa a gestire i contenziosi denunciati su (reali o presunte) violazioni del diritto d&#8217;autore, senza una specifica legge ma un proprio regolamento, e soprattutto volendo sostituire l&#8217;ordine giudiziario. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siae.it/edicola.asp?click_level=0500.0100.0200&amp;view=4&amp;open_menu=yes&amp;id_news=10339" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.siae.it/edicola.asp?click_level=0500.0100.0200_amp_view=4_amp_open_menu=yes_amp_id_news=10339&amp;referer=');">La SIAE (Società Italiana Autori Editori) ha pubblicato un appello</a> in cui sostiene la fondatezza della delibera della AGCOM (Autority Garante delle Comunicazioni) che prevede sia l&#8217;Autority stessa a gestire i contenziosi denunciati su (reali o presunte) violazioni del diritto d&#8217;autore, senza una specifica legge ma un proprio regolamento, e soprattutto volendo sostituire l&#8217;ordine giudiziario.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-254 aligncenter" title="agenda digitale" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/digital_agenda.pg_.jpg" alt="agenda digitale" width="512" height="384" /><span id="more-253"></span></p>
<p>Questo il <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/06/delibera-agcom-ecco-la-verita/143427/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/06/delibera-agcom-ecco-la-verita/143427/?referer=');">commento di Guido Scorza attraverso Il Fatto Quotidiano</a>:</p>
<blockquote><p><em>Nell’appello, infatti, Siae scrive testualmente: “Sappiamo: quanto le società di telecomunicazioni, i provider, i produttori di tecnologie digitali e le cosiddette ‘Over the Top’ fatturano anche grazie all’utilizzo di contenuti artistici? Migliaia di <em>di miliardi </em>euro! E soprattutto quanto fatturano pseudo imprenditori senza scrupoli che operano nel mondo digitale, evadendo ogni diritto, ‘alle spalle’ di chi crea e investe nella produzione di contenuti? Centinaia di miliardi di euro!”.</em></p>
<p><em>E’ questo, dunque, il punto. La delibera che Siae e i firmatari dell’appello in compagnia degli altri sponsor eccellenti della perversa disciplina cui l’AGC<em>om</em> sta lavorando intendono rendere dura la vita a quelli che – ancora una volta mostrandosi incapaci di comprendere il senso del mutamento socioeconomico in atto – percepiscono come propri concorrenti.</em></p>
<p><em>Sono i grandi provider e i c.d. “over the top” il vero nemico da abbattere secondo i Lorsignori del copyright, della Tv e dei giornali di carta.</em></p>
<p><em>Peccato solo che per raggiungere questo obiettivo – comunque poco nobile, stupido ed anacronistico – si sia ritenuto di potersi appropriare dell’attività di un’Autorità sulla carta indipendente [ndr che dal canto suo si è lasciata colonizzare da certe perverse idee] e di fare carne da macello dei diritti degli utenti e dei cittadini.</em></p>
<p><em>E’ proprio questa la più grande menzogna che la Siae e l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni continuano a raccontare al Paese: “Il Provvedimento AGCom Non colpisce l’utente e non limita la sua libertà”, scrivono gli autori dell’appello della Siae.</em></p></blockquote>
<p>Nel frattempo l&#8217;AGCOM rallenta il percorso del mostro giuridico e smussa gli spigoli di un regolamento comunque maldestro. <a href="http://www.repubblica.it/politica/2011/07/06/news/agcom_approva_la_delibera_sul_copyright_stretta_sui_pirati_la_rete_teme_la_censura-18753032/?ref=HREC1-1" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.repubblica.it/politica/2011/07/06/news/agcom_approva_la_delibera_sul_copyright_stretta_sui_pirati_la_rete_teme_la_censura-18753032/?ref=HREC1-1&amp;referer=');">Scrive Repubblica</a>:</p>
<blockquote><p><em>L&#8217;Autorità garante per le comunicazioni ha approvato oggi lo schema di regolamento sul diritto d&#8217;autore in Rete. Regole che conferiscono al garante poteri importanti. Su tutti, quello di poter chiedere la rimozione di materiale coperto da diritto d&#8217;autore dai siti che lo ospitano, con procedure precise. L&#8217;Agcom specifica che l&#8217;azione del Garante è alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e in ogni caso si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti coinvolte.</em></p>
<p><em>Lo schema è stato approvato con i voti di tutti i commissari tranne quello di Nicola D&#8217;Angelo e c&#8217;è stata l&#8217;astensione di Michele Lauria. Il provvedimento è stato firmato dal commissario Gianluigi Magri, e all&#8217;approvazione seguiranno 60 giorni di consultazioni sul testo. Dopo le eventuali modifiche, la delibera sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore, verosimilmente non prima dell&#8217;autunno 2011. Il testo appare meno restrittivo rispetto a quanto ipotizzato.</em></p></blockquote>
<p>Sono stati introdotti 60 giorni per la consultazione sul testo, e vediamo se stavolta vogliono davvero consultare chi la rete la conosce, mentre sono costretti a chiarire che non possono sostituire l&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>Difficile comunque che questi presupposti possano consentire all&#8217;Italia di ipotizzare uno straccio di <em><a href="http://www.agendadigitale.org/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.agendadigitale.org/?referer=');">Agenda digitale</a>. </em>Se e quando riusciranno a partire con la Rete di Prossima Generazione (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Next_Generation_Networking" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/it.wikipedia.org/wiki/Next_Generation_Networking?referer=');">NGN &#8211; Next Generation Network</a>) è sostanzialmente impossibile che non possa trattarsi altro che di un business (appalti) e non un architrave della inevitabile democrazia digitale a cui dovremmo puntare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-07-07/previous-generation-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La notte della Rete</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-07-05/la-notte-della-rete/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-07-05/la-notte-della-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMHO]]></category>
		<category><![CDATA[AGCOM]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni telematiche]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Scorza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ecco, ci siamo. Martedì 5 luglio alle 17:30 inizia la notte della rete. A 24 ore dalla discussione della Delibera definita &#8220;ammazza-Internet&#8221; dai blogger italiani (in realtà era prevista direttamente l&#8217;approvazione, ma dopo la mobilitazione della Rete hanno fatto un passo indietro), artisti, esponenti della rete, leader politici, cittadini e utenti del web si troveranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-247" title="La notte della Rete" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/notteretesmall-274x300.png" alt="La notte della Rete" width="274" height="300" />Ecco, ci siamo. Martedì 5 luglio alle 17:30 inizia<a href="http://www.agoradigitale.org/lanottedellarete" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.agoradigitale.org/lanottedellarete?referer=');"> la notte della rete</a>. A 24 ore dalla discussione della <a href="http://www.marcosalvi.net/blog/2011-06-15/faq-cosa-ce-da-sapere-sulla-delibera-6682010-dell%e2%80%99agcom-e-il-diritto-d-autore/" target="_blank">Delibera definita &#8220;ammazza-Internet&#8221; dai blogger italiani</a> (in realtà era prevista direttamente l&#8217;approvazione, ma dopo la mobilitazione della Rete hanno fatto un passo indietro), artisti, esponenti della rete, leader politici, cittadini e utenti del web si troveranno a Roma (Domus Talenti &#8211; via delle Quattro Fontane, 113) per una no-stop contro il provvedimento.</p>
<p>L&#8217;evento può essere seguito anche attraverso questo blog in diretta via streaming.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="296" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="vid=15814980&amp;autoplay=false&amp;style=ub234900:lc4E9E00:ocffffff:ucffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="296" src="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="vid=15814980&amp;autoplay=false&amp;style=ub234900:lc4E9E00:ocffffff:ucffffff"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-07-05/la-notte-della-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: cosa c&#8217;è da sapere sulla Delibera 668/2010 dell’AGCOM e il diritto d&#8217;autore</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-06-15/faq-cosa-ce-da-sapere-sulla-delibera-6682010-dell%e2%80%99agcom-e-il-diritto-d-autore/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-06-15/faq-cosa-ce-da-sapere-sulla-delibera-6682010-dell%e2%80%99agcom-e-il-diritto-d-autore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scritto da altri]]></category>
		<category><![CDATA[AGCOM]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[A chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri. 1) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato il 17 dicembre 2010 la delibera n 668 2010 CONS  denominata    LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI  COMUNICAZIONE ELETTRONICA,  che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-235  aligncenter" title="censura AGCOM" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/censura.jpg" alt="censura AGCOM" width="285" height="229" /></p>
<p><em><strong>A chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri.</strong></em></p>
<p>1) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato il 17 dicembre 2010 la delibera n 668 2010 CONS  denominata    LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI  COMUNICAZIONE ELETTRONICA,  che affronta le competenze  della stessa autorità nel perseguimento delle violazioni del diritto d’autore  nel settore della tv, di internet e delle telecomunicazioni</p>
<p>2) La delibera, prevede un sistema di cancellazione e di inibizione di siti internet  sospettati di violare il diritto d’autore</p>
<p>3) In particolare i punti dal 3.5 a punto 3.5.4 della delibera istituiscono un  procedimento in quattro punti che può terminare con la cancellazione dei contenuti da parte della stessa Autorità o dell’inibizione su ordine dell’Autorità di  un determinato sito.</p>
<p>4) Ci sono 60 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera per formulare osservazioni alla stessa autorità.</p>
<p><em><strong>1) A chi si applica il provvedimento previsto dall’AGCOM.</strong></em></p>
<p>A tutti i siti, i portali, i blog,  gli strumenti di condivisione di file in rete, le banche dati, i siti privati che siano sospettati di contenere anche un solo file in grado di  violare il diritto d’autore.</p>
<p>Lo dice espressamente l’art 2.1 della delibera secondo cui  “l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet).</p>
<p>E l’art 2.2 prevede che “  L’Autorità, in quanto autorità amministrativa “dotata di poteri di vigilanza”, ritiene pertanto di essere legittimata ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei riguardi dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere ospitati contenuti digitali coperti da copyright, senza l’autorizzazione del titolare.”</p>
<p>Non vi è alcuna differenza se il sito o il portale è privato o pubblico o esercita la propria attività per fini di lucro, o sia un sito amatoriale o un blog personale.</p>
<p>In tutti i casi quindi di “uploading” di contenuti su internet, su qualsiasi piattaforma, anche di condivisione, l’Autorità, in caso di sospetta violazione,  potrà operare il procedimento di cancellazione o di inibizione mediante il blocco dell’indirizzo IP o del Domain Name Systems.<span id="more-234"></span></p>
<p><em><strong>2) Il fatto di gestire un sito privato  o un blog senza alcun fine di lucro è condizione per evitare la cancellazione da parte dell’Autorità in caso di sospetta violazione del diritto d’autore?</strong></em></p>
<p>No.</p>
<p>Mentre infatti il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (cd. decreto Romani) aveva espressamente escluso dal campo di applicazione delle norme di vigilanza ( e quindi dalle competenze dell’AGCOM in tema di cancellazione) i siti privati o i siti di distribuzione di contenuti audiovisivi per fini di scambio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è attribuita la competenza a decidere anche sui  siti privati.</p>
<p>L’Autorità afferma espressamente al punto 2.3 della delibera:  “La competenza dell’Autorità in materia di copyright non sembra soffrire sensibili limitazioni dall’esclusione operata dall’art. 2, comma 1, lettera a) ( del decreto Romani n.d.r.)  per i “i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”.<em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong>3) Quali tipi di violazioni faranno scattare il provvedimento di cancellazione da parte dell’Autorità?</strong></em></p>
<p>Tutte le  sospette violazioni previste dal diritto d’autore effettuate tramite siti italiani o esteri.<br />
Quindi non solo il caricamento di video cinematografici o musicali ma tutte le sospette violazioni potranno essere soggette al procedimento di cancellazione o di inibizione.</p>
<p>Per comprendere quali contenuti digitali siano soggetti al provvedimento di cancellazione bisogna sapere quali opere siano protette ai sensi degli articoli 1 e 2 della  Legge sul diritto d’autore, la legge 633/1941.<em></em></p>
<p><em>Art. 1.</em><br />
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.<br />
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.<em></em></p>
<p><em>Art. 2. </em><br />
In particolare sono comprese nella protezione:<br />
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;<br />
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;<br />
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;<br />
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; (1)<br />
5) i disegni e le opere dell’architettura;<br />
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;<br />
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;<br />
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;<br />
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;<br />
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico</p>
<p>La sospetta violazione anche solo di un solo file protetto dal diritto d’autore tra quelli visti in precedenza  farà scattare la procedura di cancellazione o di inibizione.<em></em></p>
<p><em>Quindi l’Autorità avrà il potere di sottoporre a cancellazione o di inibire l’accesso ai siti che siano semplicemente sospettati di contenere ad esempio:</em></p>
<p>1) Contenuti giornalistici espressamente riservati che vengono<br />
riprodotti da fonti successive senza autorizzazione<br />
2) Contenuti giornalistici anche non riservati che non vengono ripresi integralmente da altre testate o giornali ma da siti privati (es blog)<br />
3) Fotografie “artistiche” o video inseriti in siti, portali o blog<br />
4) Contenuti caricati da utenti su piattaforme di condivisione di siti privati<br />
5) Software liberi o meno che contengano componenti ( diverse dalle idee alla base dei programmi )  sospettate di violazione di diritti di autore<br />
6) Banche dati on line pubbliche o private  contenenti almeno un file sospetto  per il quale non è stata rilasciata l’autorizzazione da parte del titolare<br />
7) Fotografie o video amatoriali caricati nelle piattaforme UGC<br />
contenenti un sottofondo musicale<br />
8) Video caricati dalle web tv<em><strong></strong></em></p>
<p><em><strong>4) L’utente sospettato quanto tempo avrà per cancellare i file sospetti?</strong></em></p>
<p>Il titolare del sito dovrà cancellare i file sospetti ( senza alcuna verifica sulla legittimità o meno del contenuto) nel giro di 48 ore, dopodiché avrà 5 giorni di tempo per difendersi davanti l’AGCOM. Questi sia in caso di siti italiani sia in caso di siti esteri. Dopo i 5 giorni i contenuti saranno cancellati dall’Autorità o inibiti dai provider su ordine dell’Autorità.<em><strong></strong></em></p>
<p><em><strong>5) L’utente potrà dimostrare in qualche modo di avere la legittimazione a poter inserire quel file o si potrà difendere in qualche modo sostenendo di non avere colpe?</strong></em></p>
<p>No.</p>
<p>L’Autorità infatti non prevede, a regime, alcuna indagine su una possibile colpa di colui che ha inserito il file.<br />
Il sistema di cancellazione o di inibizione del sito  funzionerà in maniera del tutto autonoma senza alcuna verifica della posizione di colui che ha inserito il file.</p>
<p>Al punto 3.5.4. infatti l’Autorità dice espressamente “L’Autorità ritiene che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura qui tracciata possa operare in maniera pressoché automatica sulla base dello schema:<strong></strong></p>
<p><strong>segnalazione – verifica – eventuale provvedimento inibitorio</strong> essendo fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati al dolo o alla colpa. Come detto, è sufficiente infatti la verifica della presenza – non autorizzata- su un sito di contenuti protetti da copyright a legittimare l’attivazione delle iniziative di garanzia da parte dell’Autorità nell’ambito della finalità di prevenzione attribuita alla sua azione, in via generale, dal già citato art. 182 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633.<em><strong></strong></em></p>
<p><em><strong>6) E per i siti  provenienti dall’estero?</strong></em><br />
I siti provenienti dall’estero sospettati di contenere anche un solo file che violano il diritto d’autore sono parificati ai siti illeciti italiani, senza alcuna ulteriore specificazione, e possono essere al termine della procedura inibiti a livello IP o di nome di dominio.<br />
Le fattispecie di cancellazione del nome di dominio e dell’accesso IP sono quindi due, secondo quanto previsto dal punto 3.5.2 della delibera:<br />
1) I siti il cui solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore<br />
2) o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali…<br />
per queste ipotesi c’è la “possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia”.</p>
<p>Il solo fatto di avere i server all’estero e di essere sospettati di aver violato la legge sul diritto d’autore comporterà la “scomparsa” del collegamento a quel sito da parte dell’utente italiano.<br />
In linea teorica anche siti del tutto leciti saranno soggetti all’inibizione o i siti informativi esteri quali testate o giornali sospettate di non aver chiesto l’autorizzazione ai titolari dei diritti.</p>
<p>I siti privati di soggetti che hanno server dislocati al di fuori del nostro paese e che contengono anche un solo file sospettato di violare il diritto d’autore quindi sono parificati come trattamento ai siti pedofili e di gioco d’azzardo e cosi le testate che non abbiamo assolto gli obblighi di versamento delle somme ai titolari  del diritto d’autore</p>
<p><em><strong>7) L’utente potrà rivolgerci a un giudice per evitare la cancellazione dei contenuti dal suo sito?</strong></em></p>
<p>No.</p>
<p>L’intera procedura di cancellazione e di inibizione prevista dal punto 3.5 della delibera  è gestita dall’AGCOM, su ricorso dei privati o delle organizzazioni di tutela dei diritti d’autore e si conclude in 5 giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con l’Autorità giudiziaria.</p>
<p>Non ci sono indagini compiute dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale .<br />
Non vi è nemmeno un passaggio dell’intera procedura all’interno del quale venga coinvolto un magistrato.<br />
Non vi sono forme di appello all’autorità giudiziaria.</p>
<p>Tutto ciò nonostante le fattispecie previste dall’AGCOM siano invece già previste come sanzioni penali e civili dalle leggi italiane e soggette come da Costituzione alla verifica da parte di un Giudice.<em><strong></strong></em></p>
<p><em><strong>8) L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni  può giudicare dei nostri diritti secondo la nostra Costituzione.</strong></em></p>
<p>No.</p>
<p>L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è un giudice e non può esercitare funzioni giudiziarie attribuite solo alla Magistratura dalla nostra Costituzione</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sitononraggiungibile.it" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sitononraggiungibile.it?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://sitononraggiungibile.e-policy.it/downloads/banner-sitononraggiungibile.png" alt="Sito Non raggiungibile" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-06-15/faq-cosa-ce-da-sapere-sulla-delibera-6682010-dell%e2%80%99agcom-e-il-diritto-d-autore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Poste in tilt, perché non si parla delle vere cause?</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-06-07/le-poste-in-tilt-perche-non-si-parla-delle-cause/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-06-07/le-poste-in-tilt-perche-non-si-parla-delle-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni il servizio delle Poste Italiane è nel caos. Sui media se ne parla prevalentemente come una notizia di colore, evidenziando, giustamente, i disagi dei clienti. Per spiegarne le origini, i giornali parlano del malfunzionamento di un (!) server; visto che i problemi continuano, si è arrivati a spiegare che c&#8217;è stato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-222" style="margin: 10px;" title="project-management" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/project-management1-181x300.jpg" alt="project-management" width="181" height="300" />In questi giorni il servizio delle Poste Italiane è nel caos. Sui media se ne parla prevalentemente come una notizia di colore, evidenziando, giustamente, i disagi dei clienti. Per spiegarne le origini, i giornali parlano del malfunzionamento di un (!) server; visto che i problemi continuano, si è arrivati a spiegare che c&#8217;è stato il &#8220;cambio della piattaforma software&#8221;. Anche i siti specializzati in informatica che ho consultato sono allineati su questo genere di spiegazione a dir poco approssimativa.</p>
<p>Capisco la semplificazione, ma sono portato ad escludere che si tratti di &#8220;un problema ad un server&#8221; perché questo genere di servizio deve essere gestito, come minimo, da una batteria di server configurata in modo che, se uno ha problemi, il carico di lavoro si redistribuisce sugli altri, oppure c&#8217;è un suo clone pronto a subentrare in maniera pressoché istantanea senza che il servizio subisca conseguenze e dia modo ai tecnici di intervenire sulla macchina in panne.</p>
<p>Piuttosto sono portato a pensare che questo potrebbe essere un altro esempio di come anche i servizi informatici vengano visti dai responsabili dei grandi carrozzoni (pubblici o privatizzati):  &#8221;appalti&#8221; e non &#8220;soluzioni per il miglioramento dei servizi ai cittadini/clienti&#8221;. Storico esempio è Italia.it, il portale per il turismo italiano, <a href="http://scandaloitaliano.wordpress.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/scandaloitaliano.wordpress.com/?referer=');">un sito web da cinquantotto milioni di euro</a>, riportato in auge <a href="http://www.webmasterpoint.org/news/italia.it-affidato-alla-brambilla-creato-comitato-nuove-tecnologie_p32243.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.webmasterpoint.org/news/italia.it-affidato-alla-brambilla-creato-comitato-nuove-tecnologie_p32243.html?referer=');">dalla ministra Brambilla</a> dopo lo scandalo.<span id="more-218"></span></p>
<p>In una mia esperienza professionale risalente, informaticamente parlando, a qualche era geologica fa, ho avuto contatti con la multinazionale che allora aveva l&#8217;appalto per i servizi informatici delle Poste Italiane. Il mio lavoro consisteva nel cercare di allocare &#8220;risorse umane&#8221; presso aziende come questa multinazionale. Delle, diciamo così, pubbliche relazioni se ne occupava la Direzione Generale, io avrei dovuto cercare di coniugare operativamente quello che le &#8220;pubbliche relazioni&#8221; avevano ottenuto. Per esempio: commessa per un anno per 5 analisti, 2 sistemisti, 3 database administrator e 20 programmatori. Di queste risorse:</p>
<ul>
<li>4 o 5 posti sono già prenotati a cura dell&#8217;appaltante che deve fare un favore a un personaggio che opera nell&#8217;ente committente;</li>
<li>alcune ce l&#8217;ho perché mi rientreranno tra quattro mesi da un&#8217;altra commessa, e quindi c&#8217;è solo da prendere tempo e nel carrozzone quasi non se ne accorgeranno;</li>
<li>altre le chiedo in giro ad altre società di consulenza, che quasi certamente, a loro volta, le chiedono ad altre società più piccole che, molto probabilmente le chiedono ad altre società che, non è da escludere, potrebbero chiederle ad altre società;</li>
<li>altre, infine, si potrebbe fare una società (con un prestanome, indovinate chi?) ed assumere una decina di ragazzotti con contratto a progetto che vengono girati ad una società compiacente &#8220;che siamo già d&#8217;accordo&#8221;, che a sua volta li gira alla ditta appaltante, che li mette a lavorare presso il cliente finale.</li>
</ul>
<p>Era solo per esempio, eh.</p>
<p>Adesso la multinazionale è un&#8217;altra, ma non mi stupirei se la filiera dovesse funzionare ancora più o meno così: grossi appalti di partenza che vengono suddivisi tra più subappaltanti, che a loro volta li suddividono tra più subappaltanti, fino a 4 o 5 passaggi in cui diminuiscono le tariffe in quanto ogni passaggio deve produrre profitto magari a pseudo-organizzazioni che esistono solo sulla carta, senza nemmeno un ufficio, però con la certificazione di qualità ISO 9000_e_spicci. In altri settori produttivi, dove non usano travestirsi rigorosamente con giacca, cravatta e valigetta, questo viene chiamato <em>caporalato</em>. Alla fine il lavoro verrà realizzato su un progetto appena delineato dalla società capo-commessa ed eseguito da un team assolutamente improvvisato, dove, manager a parte, operano precari sicuramente malpagati e spesso sotto ricatto, molto probabilmente senza le adeguate conoscenze perché con le tariffe che arrivano alla fine della catena, c&#8217;è poco da fare, non ci si rientra. E come puoi pretendere che funzioni?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/project-management.jpg"><img class="size-full wp-image-223  aligncenter" title="project management" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/project-management.jpg" alt="project management" width="349" height="1607" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-06-07/le-poste-in-tilt-perche-non-si-parla-delle-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aruba si fa perdonare, ma che serva di lezione</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-05-18/aruba-si-fa-perdonare/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-05-18/aruba-si-fa-perdonare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il piccolo incidente che è comunque riuscito a bloccare per quasi una giornata mezzo web italiano, Aruba era corsa ai ripari della propria immagine preannunciando ai clienti una specie di risarcimento per i disagi subiti: Gentile cliente, rinnovando le nostre scuse per quanto avvenuto in data 29 Aprile, cogliamo l&#8217;occasione per annunciare l&#8217;iniziativa che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="cloud computing? no grazie!" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/cloud-computing.jpg" alt="cloud computing? no grazie!" width="300" height="159" />Dopo il <a href="http://www.marcosalvi.net/blog/2011-04-29/un-piccolo-incendio-e-mezzo-web-italiano-e-off-line-cloud-computing-no-grazie/">piccolo incidente che è comunque riuscito a bloccare per quasi una giornata mezzo web italiano</a>, Aruba era corsa ai ripari della propria immagine preannunciando ai clienti una specie di risarcimento per i disagi subiti:</p>
<blockquote><p><em>Gentile cliente,</em></p>
<p><em>rinnovando le nostre scuse per quanto avvenuto in data 29 Aprile, cogliamo l&#8217;occasione per annunciare l&#8217;iniziativa  che Aruba ha deciso di dedicare a tutti i clienti per ringraziarli della loro scelta e fiducia.</em></p>
<p><em>Nei prossimi giorni le verrà inviata una e-mail contenete i dettagli dell&#8217;iniziativa a lei riservata.</em></p>
<p><em>Tuttavia le anticipiamo che:</em></p>
<p><em>-	a tutti i clienti che utilizzano i nostri servizi hosting e  domini che includono la posta elettronica attiveremo gratuitamente la Business Mail; coloro che già utilizzano questo servizio riceveranno invece una Gigamail.</em></p>
<p><em>-	tutti i contratti relativi a ServerDedicati, Housing e Virtuali saranno prolungati gratuitamente di 15 giorni solari.</em></p>
<p><em>ed infine</em></p>
<p><em>tutti i clienti avranno l&#8217;opportunità di usufruire di  un voucher del valore di 5 Euro per l&#8217;acquisto dei prodotti Fotoaruba. Le spese di spedizione sino ad Euro 1,90 e le spese di gestione dell&#8217;ordine saranno a nostro completo carico.</em></p>
<p><em>Certi di averle fatto cosa gradita, cogliamo l&#8217;occasione per porgere i nostri migliori saluti.</em></p></blockquote>
<p>Oggi mi è arrivata una conferma ufficiale:<span id="more-213"></span></p>
<blockquote><p><em>Gentile Cliente,</em></p>
<p><em>la presente per informala che la scadenza del contratto Nr. xxxxxxx da lei stipulato per il servizio in oggetto, verrà automaticamente prorogata da Aruba di 15 giorni di calendario.</em></p>
<p><em>Certi di averle fatto cosa gradita, cogliamo l&#8217;occasione per porgere i nostri migliori saluti.</em></p></blockquote>
<p>Un giorno di down ricompensato con 15 giorni di servizio gratuito. Mi posso ritenere soddisfatto.</p>
<p>E spero che l&#8217;esperienza sia servita a tutti quelli che quel giorno si sono trovati spiazzati: mettere la propria comunicazione digitale (sito web, email, etc.) nelle mani di un solo soggetto è una pessima idea. Proprio per questo motivo sono fortemente perplesso sul concetto di &#8220;cloud&#8221;, sui prossimi &#8220;chromeputer&#8221; di Google e su tutte quelle strategie commerciali che avrebbero come nefasta conseguenza la privazione della mia libertà di andare in rete, di accedere ai miei dati, di comunicare con i miei contatti, di sviluppare i miei progetti solo perché in una server farm ha preso fuoco una stupida batteria.</p>
<div><span style="color: #0000ee; -webkit-text-decorations-in-effect: underline;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-05-18/aruba-si-fa-perdonare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un piccolo incendio e mezzo web italiano è off-line: cloud computing? No grazie</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-04-29/un-piccolo-incendio-e-mezzo-web-italiano-e-off-line-cloud-computing-no-grazie/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-04-29/un-piccolo-incendio-e-mezzo-web-italiano-e-off-line-cloud-computing-no-grazie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMHO]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima mattina di oggi, verso le 4, si è sviluppato un piccolo incendio nella sala UPS  (gruppi di continuità che consentono l&#8217;erogazione di energia elettrica in caso questa venga temporaneamente sospesa) di Aruba, il più grande fornitore italiano di servizi hosting (praticamente ospitano siti web e server di posta). Il risultato è stato a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-199" style="margin: 15px;" title="panic" src="http://www.marcosalvi.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/panic-300x224.jpg" alt="panic" width="300" height="224" />Nella prima mattina di oggi, verso le 4, si è sviluppato un piccolo incendio nella sala UPS  (gruppi di continuità che consentono l&#8217;erogazione di energia elettrica in caso questa venga temporaneamente sospesa) di <a href="http://www.aruba.it" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.aruba.it?referer=');">Aruba</a>, il più grande fornitore italiano di servizi hosting (praticamente ospitano siti web e server di posta).</p>
<p>Il risultato è stato a dir poco catastrofico, a tratti surreale. La rete italiana sembrava semi-paralizzata. Scene di panico e presentimenti catastrofici. Fortunatamente in questa occasione il provider ha fornito quel minimo di informazione che ha permesso di capire cosa stesse succedendo e ho passato gran parte della giornata a rassicurare le persone che era soltanto una questione di tempo.</p>
<p>A parte la frustrazione di chi non poteva usare la posta e di chi non poteva ricevere prenotazioni e/o ordini dal sito web, la maggiore angoscia era quella di aver perso tutti i dati.<span id="more-198"></span>Stabilito che l&#8217;incidente aveva riguardato gli apparati elettrici e non quelli informatici la situazione è sembrata placarsi anche grazie al fatto che i tecnici di Aruba cominciavano le operazioni di ripristino dei server.</p>
<p>Ora, a parte l&#8217;annosa questione della &#8220;strategia di backup&#8221;, che sembra facile da far comprendere ma quasi impossibile da far adottare, mi pare ancora più evidente il dubbio che ho sempre avuto su quella che viene &#8220;venduta&#8221; come la prossima evoluzione della rete: il cosiddetto<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing?referer=');"> cloud computing</a>. Pensa un po&#8217; se domani queste infrastrutture  gestiranno anche tutti i dati degli utenti a cui viene fatto credere che godranno del vantaggio di potervi accedere ovunque siano. Tremo all&#8217;idea di quello che può succedere, altro che il panico che si è scatenato oggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2011-04-29/un-piccolo-incendio-e-mezzo-web-italiano-e-off-line-cloud-computing-no-grazie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libera web tv in libero Stato</title>
		<link>http://www.marcosalvi.net/blog/2010-11-26/libera-web-tv-in-libero-stato/</link>
		<comments>http://www.marcosalvi.net/blog/2010-11-26/libera-web-tv-in-libero-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcosalvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scritto da altri]]></category>
		<category><![CDATA[AGCOM]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Scorza]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Legge Bavaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[web radio]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvi.net/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; sempre molto puntuale il pensiero di Guido Scorza (su Ilfattoquotidiano.it) quindi non posso far altro che condividere al 100%, sottolineando particolarmente le conclusioni: Se le notizie diffuse nelle ultime ore dovessero risultare confermate, significherebbe che, alla fine, in materia di regolamentazione delle attività di fornitura di servizi media audiovisivi (web radio e web tv) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>E&#8217; sempre molto puntuale <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/11/25/libera-web-tv-in-libero-stato/78806/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ilfattoquotidiano.it/2010/11/25/libera-web-tv-in-libero-stato/78806/?referer=');">il pensiero di Guido Scorza (su Ilfattoquotidiano.it)</a> quindi non posso far altro che condividere al 100%, sottolineando particolarmente le conclusioni:</em></p>
<p>Se le notizie diffuse nelle ultime ore dovessero risultare confermate, significherebbe che, alla fine, in materia di regolamentazione delle attività di fornitura di servizi media audiovisivi (web radio e web tv) ha prevalso il buon senso.</p>
<p>L’Agcom, infatti, sembrerebbe aver rinunciato al proprio originario proposito di seguire il percorso segnato dal <strong>Decreto Romani</strong> che avrebbe, inesorabilmente, condotto a una pesante burocratizzazione dell’attività di web radio e tv, rendendola, peraltro, tanto onerosa da non risultare accessibile ai tanti cittadini che oggi utilizzano le nuove tecnologie della comunicazione per fare informazione libera e indipendente e raccontare storie e notizie che i media <em>mainstream </em>non possono o non vogliono – salvo poche eccezioni – raccontare.<span id="more-185"></span></p>
<p>Stando ai primi lanci di agenzia, non sarà necessario richiedere alcuna autorizzazione per gestire un’attività di web radio o web tv senza superare la soglia di <strong>100 mila euro, </strong>non è ancora chiaro se di fatturato o di ricavi.  Soprattutto, non sarà necessario richiedere un’autorizzazione, ma basterà inviare una denuncia di inizio attività.</p>
<p>Se fosse così si tratterebbe di un adempimento certamente alla portata del “piccolo imprenditore web” che ha deciso di investire tempo e risorse in un’attività, evidentemente, ispirata ad un certo modello di business.</p>
<p>Condivisibile l’invito a leggere il testo dei due regolamenti del senatore <strong>Vincenzo Vita</strong> che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, ricordando come lo stesso sia stato frutto di un’accesa battaglia sia dentro che fuori dall’Autorità garante.</p>
<p>Proprio la circostanza che sia stata necessaria un’autentica sollevazione del “popolo del web” e le dimissioni dall’incarico di uno dei due commissari dell’Agcom per arrivare – se confermato – al risultato odierno, rappresenta l’unica nota stonata della giornata.</p>
<p>Oggi, infatti, ci si trova a dirsi soddisfatti e, quasi, a gioire per una decisione dell’Autorità garante che rappresenta semplicemente la più ovvia e naturale soluzione del problema. Stiamo festeggiando la raggiunta quasi normalitá in un settore nevralgico per l’esercizio da parte di tutti i cittadini di una libertá fondamentale e costituzionalmente garantita quale quella di manifestazione del pensiero.</p>
<p>Per quanto tempo ancora, toccherà alla societá civile invitare il Palazzo all’utilizzo del buon senso e a preoccuparsi di conoscere il contesto deontologico prima di deliberare?</p>
<p>Se il popolo della Rete fosse rimasto in silenzio, se non fosse riuscito a coinvolgere nella sua battaglia di libertà pochi soggetti illuminati dentro il Palazzo, se l’Agcom avesse seguito le orme del ministro Romani, oggi saremmo forse costretti a prendere atto di essere il primo Paese al mondo nel quale un cittadino prima di dire la sua attraverso le nuove tecnologie, avrebbe dovuto chiedere permesso allo Stato, dotandosi di una speciale autorizzazione e pagando tremila euro.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">C’è da augurarsi che questa vicenda sia da monito per tutti e che valga a scongiurare il rischio che altre analoghe iniziative, con lo stesso carico liberticida, domani vengano assunte da una classe politica che, salvo rare eccezioni, sembra non aver ancora compreso l’importanza del libero utilizzo di internet. Esso rappresenta oggi un diritto fondamentale di ogni cittadino. Un diritto che non puó e non deve essere subordinato a nessuna forma di autorizzazione, specie se – come in questo caso – la burocratizzazione dell’utilizzo della Rete non è giustificata da un reale interesse per la collettività.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosalvi.net/blog/2010-11-26/libera-web-tv-in-libero-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

